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Gestione degli ingredienti Allergeni
Gestione degli ingredienti Allergeni
Con la presente ribadiamo l’obbligo della gestione degli ingredienti allergeni.
L’8 Febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 231 del 15/12/2017 "Disciplina sanzianatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011. Il Decreto è entrato in vigore dal 09/05/2018.
Si ricorda che occorre avere a
disposizione per ogni piatto presente all’interno del menù la possibilità di
reperire in maniera immediata gli ingredienti utilizzati con la specifica di
eventuale presenza di allergeni ed informare sia il personale che gli utenti
circa le modalità di gestione.
L’elenco degli alimenti
considerati allergeni è contenuto nel regolamento UE n. 1169/2011.
Di seguito si riporta l’elenco
ad oggi valido:
1 |
Cereali contenti glutine e
prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) |
8 |
Frutta a guscio e loro prodotti
(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi,
noci macadamia) |
2 |
Crostacei e prodotti a base di
crostacei |
9 |
Sedano e prodotti a base di
sedano |
3 |
Uova e prodotti a base di uova |
10 |
Senape e prodotti a base di
senape |
4 |
Pesce e prodotti a base di
pesce |
11 |
Semi di sesamo e prodotti a
base di sesamo |
5 |
Arachidi e prodotti a base di arachidi |
12 |
Solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg |
6 |
Soia e prodotti a base di soia |
13 |
Lupini e prodotti a base di
lupini |
7 |
Latte e prodotti a base di
latte |
14 |
Molluschi e prodotti a base di
molluschi |
Facendo riferimento alla circolare del Ministero
della Salute del 06/03/2015 in relazione alle informazioni sulle sostanze o sui
prodotti che provocano allergie o intolleranze, così come elencati
nell’allegato II del regolamento (UE) n 1169/2011, l’impresa alimentare deve
fornire al consumatore finale le informazioni richieste.
L’impresa
alimentare deve provvedere elaborando libro ingredienti con dettagli e
specifiche facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il
consumatore finale, il quale sarà informato sulla possibilità di consultare
apposita documentazione che verrà fornita a richiesta, e del quale il personale
è stato informato con contestuale approvazione per iscritto.
Nel
libro ingredienti gli allergeni devono essere indicati attraverso un tipo di
carattere chiaramente distintivo dagli altri ingredienti elencati.