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Scadenza Autocertificazione


Pubblicazione Procedure Standardizzate

Il Ministero del Lavoro ha reso noto con un comunicato che in data 30 novembre 2012, sono state recepite con decreto interministeriale le attese "procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi (art. 29 D.Lgs. n.81/08). Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Al riguardo, la normativa vigente prescrive che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori sono tenuti a compiere la valutazione dei rischi sulla base delle suddette procedure; fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi (ad eccezione delle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g). I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
Le procedure standardizzate predisposte dalla Commissione si compongono di due parti: la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta le schede da utilizzare per adempiere l’obbligo della valutazione dei rischi.
La procedura si articola sui seguenti quattro passi:
il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici, biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
nel quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento, ossia il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un recente interpello, ha comunque affermato che il ricorso alle procedure standardizzate non va inteso come esclusivo, poiché il datore di lavoro può effettuare la valutazione dei rischi con modalità diverse, purché rispettino integralmente le disposizioni di legge. Pertanto l’azienda con meno di 10 addetti già in possesso di un proprio DVR completo non dovrà rielaborare il documento a seguito della pubblicazione delle procedure standardizzate.

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