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mar
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SISTRI: novita’ del Ministero


Le novità del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. La scadenza del 30 marzo.

È stato pubblicato nella GU del 27 febbraio 2010, il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2010, - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». Il Decreto, entrato in vigore il 28 febbraio 2010, reca all’art. 1, la proroga della data di iscrizione al SISTRI.

La tanto scongiurata e attesa proroga fa slittare di trenta giorni le scadenze per l’iscrizione al sistema, le quali saranno dunque il 30 marzo per la prima categoria (anziché 28 febbraio) e 29 aprile per la seconda (anziché 30 marzo).
Tra le principali novità ricordiamo la nuova definizione di delegato, che va a modificare la definizione riportata nell’Allegato IA: il delegato è "il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, e’ delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e’ attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’impresa». Scompaiono dunque i riferimenti alla responsabilità della gestione dei rifiuti.
Altra novità importante riguarda la modifica dei commi 6 e 7 dell’art. 5, ovvero la correzione del termine temporale entro il quale inserire i dati del rifiuto. Se prima i produttori erano tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI-Area Movimentazione almeno 8 ore prima di effettuare la movimentazione, con il nuovo decreto il limite temporale scende ad almeno 4 ore e con solo riferimento alla movimentazione dei rifiuti pericolosi.
Ancora, il trasportatore accede al sistema per inserire i propri dati almeno 2 ore prima dell’operazione, e non più 4, e sempre con riferimento ai soli rifiuti pericolosi.
Per i rifiuti non pericolosi è stato introdotto l’art. 7-bis, il quale precisa che la Scheda SISTRI-Area Movimentazione deve essere compilata, dal produttore e dal trasportatore, prima della movimentazione, senza recare alcun limite temporale entro cui inserire i dati.
Chiarimenti in merito al pagamento dei contributi si trovano all’art. 5 del DM 15 febbraio 2010.
Per quanto riguarda gli obblighi di cui al co. 2 art. 6 del DM 17 dicembre 2009, ne sono tenuti al rispetto anche i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o impresa, il trasporto transfrontaliero dall’estero (effettuato da un’impresa di cui all’art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Ovvero anche questi soggetti sono tenuti a comunicare i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI-Area Movimentazione, al delegato dell’impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore. Poi il gestore del destino finale trasmetterà al produttore iniziale di rifiuti stessi, la copia della Scheda SISTRI completa, al fine di attestare l’assolvimento della sua responsabilità.
Si ricorda inoltre le modifiche apportate alle Schede SISTRI per quanto riguarda i trasportatori di rifiuti urbani della Regione Campania, le discariche, gli impianti di recupero e smaltimento, e i centri di raccolta.
Infine, i moduli di iscrizione al SISTRI, numero 1 e 2, sono sostituiti da quelli riportati in allegato al DM 15 febbraio 2010.

FONTE: www.puntosicuro.it del 16/03/2010


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